Anno 2022

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’art. 5 del dlgs n. 50/2016. …

Data di pubblicazione
18 Gennaio, 2023
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Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’art. 5 del dlgs n. 50/2016.

Ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 è previsto che:
Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’ articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e, in particolare, dagli articoli 63 , 65, 66 , 122 , 124 , 206 e 223 , le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

L’Art. 1 c. 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 su richiamata prevede che:
con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo (scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163), le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorita’ individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita’ di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Anno 2022
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Ultimo aggiornamento

18 Gennaio, 2023