IRES
L’imposta sul reddito delle Società ( IRES) è un imposta diretta e proporzionale (Artt. 72-73 – Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) del 22/12/1986 n. 917)
Dal 2017, l’aliquota d’imposta sui redditi delle società (Ires) è pari al 24%.
26 Settembre, 2024
2 minuti
![IRES IRES](https://www.agenziasardaentrate.it/wp-content/uploads/2024/09/IRES.jpg)
Devono versare l’imposta:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società a responsabilità limitata semplice, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia
- gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit)
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.
Sono considerati fiscalmente residenti in Italia:
- le società o enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
- i trust (e istituti analoghi) istituiti in un Paese diverso da quelli con cui l’Italia attua lo scambio di informazioni previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia
- i trust istituiti in un Paese diverso da quelli indicati nello stesso elenco quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente in Italia trasferisce al trust beni immobili, diritti reali immobiliari e vincoli di destinazione su immobili situati in Italia, anche se per quote.
Sono esenti dall’imposta sulle società i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsti dalla legge (TUIR art. 73, comma 5-quinquies).
L’IRES è un tributo erariale, i cui 7/10 del gettito sono devoluti alla Regione Sardegna ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) , con le modalità previste all’art. 5 del D.Lgs. 9 giugno 2016 , n. 114 ”Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna – legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali.”
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