IRAP

La disciplina del tributo, contenuta negli artt. da 1 a 45 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii, individua sino al 2021 come soggetti passivi dell’IRAP gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici. Dal 2022 le attività di impresa sono soggette ad IRAP solo se operanti in forma associata.

Data di pubblicazione
26 Settembre, 2024
Tempo di lettura
3 minuti
IRAP

Non sono soggetti passivi IRAP:

  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile;
  • i fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
  • i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al  D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell’art. 13 del D.Lgs n. 446 del 1997;
  • i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’art. 32 del D.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’art. 8 del  D.Lgs.  18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
    Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, a norma dell’art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’IRAP non è dovuta:

  • dalle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato (lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 446 del 1997)  L’esclusione opera anche nei confronti dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  • dalle persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato (lettera c) del comma 1 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 446 del 1997).

L’IRAP si applica sul “valore della produzione netta” derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione o provincia autonoma, calcolato in maniera differenziata in base alla tipologia dei soggetti e delle attività esercitate.

L’IRAP è un “tributo proprio derivato”, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

L’imposta è determinata applicand o al valore della produzione netta le seguenti aliquote:

 

Tipologia Aliquota ( in vigore ad oggi nella Regione Autonoma della Sardegna) Aliquota
Aliquota ordinaria 2,93 2,93%
Aliquota amministrazioni ed enti pubblici 8,50%
Aliquota maggiorata per i soggetti che esercitano attività di imprese e di concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori 5,12%
Aliquota maggiorata per le banche e gli enti società finanziarie di cui all’articolo 6 del D. lgs n. 446/97 5,57%
Aliquota maggiorata per le imprese di assicurazione di cui all’articolo 7 del D. lgs n. 446/97 6,82 6,82%
Esenzione di cui all’art.16 comma 1 del D. lgs n.446/97 per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale (art 3 comma 1 L.R. 09/03/15 n.5) 0,00%
Esenzione per le Onlus di cui all’art.10 del D. lgs n. 460/97 (art.17, c. 5 L.R. 29/04/2003 n. 3) – AIUTI DI STATO AUTOMATICI- L’esenzione è da intendersi concessa nei limiti del regolamento (UE n.1407 -1408/2013 relativo agli AIUTI ‘DE MINIMIS’ (Cfr deliberazione n. 34/17 del 3 luglio 2018) SETTORE: 1 0,00%
Esenzione per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB (art. 2, c. 11, L.R. 14/05/09 n. 1 modificata dalla L.R. n.3/2009 art. 1 comma 10) – AIUTI DI STATO AUTOMATICI L’esenzione è da intendersi concessa nei limiti del regolamento (UE n.1407 -1408/2013 relativo agli AIUTI ‘DE MINIMIS’ (Cfr deliberazione n. 34/17 del 3 luglio 2018) SETTORE: 1 0,00%
Sospensione di obblighi fiscali”.(art. 12, c. 1 L.R. 22.11.2021, n. 17)  Aliquota per le imprese ricettive turistiche operative dal 1/1/2014 con domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna. Anni 2023-2024-2025– AIUTI DI STATO AUTOMATICI La sospensione e’ da intendersi concessa nei limiti del regolamento UE 1407/2013 relativo agli AIUTI DE MINIMIS – SETTORE 1 0,00%

Accesso al servizio

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

26 Settembre, 2024