Il passaporto delle piante è un’etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette
Data di pubblicazione 20 Novembre, 2025
Tempo di lettura 3minuti
Si iscrivono al RUOP coloro che introducono o spostano nell’Unione Europea piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante; coloro che sono autorizzati a rilasciare passaporti delle piante; coloro che chiedono al SFR di rilasciare certificati di pre-esportazione, esportazione e riesportazione; coloro che sono autorizzati ad applicare i marchi ISPM 15 (Standard internazionale che prevede il trattamento e la certificazione con marchio IPPC/FAO degli imballaggi di legno grezzo per la loro circolazione).
RIFERIMENTO NORMATIVO
Dlgs 2 febbraio 2021 n. 19 all.to III individua le tariffe applicabili per i controlli all’importazione, per controlli all’esportazione e per i controlli per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione.
– € 100,00 – rilascio autorizzazione uso passaporto (iscrizione RUOP)
– € 25,00/anno – aziende iscritte al R.U.O.P. Annua
– € 50,00/anno – aziende iscritte al R.U.O.P. (passaporto delle piante per zone non protette)
– € 100,00/anno – aziende iscritte al R.U.O.P. (passaporto delle piante per zone protette)
COME SI PAGA:
L’ASE invia i codici di pagamento alle caselle di posta elettronica fornite in fase di iscrizione e di rinnovo annuale; per procedere al versamento si può utilizzare la piattaforma regionale dei pagamenti elettronici al seguente link
cliccando su “paga un avviso” ed inserendo il codice fiscale/la partita IVA dell’operatore e lo IUV/codice avviso inviato via mail.
QUANDO SI PAGA:
– una tantum: contestualmente all’iscrizione al RUOP
– quota annuale: entro 31 gennaio dell’anno
CONTROLLI E VERIFICHE
Nel caso di mancato pagamento della tariffa, il recupero verrà effettuato, con irrogazione di una sanzione del 25% delle somme non versate o versate in ritardo, con notifica di apposito provvedimento di accertamento e contestazione della violazione, con addebito di interessi e spese.
Fino a che non viene avviata l’attività di controllo d’ufficio, è possibile regolarizzare l’inadempimento mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs 472/97; i codici emessi aggiornano in automatico l’importo decorso il termine.
RIMBORSI-COMPENSAZIONE
Il contribuente puo’ chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di due anni a decorrere dal giorno del pagamento.
Per ulteriori informazioni in merito al procedimento amministrativo rivolgersi a:
ASE – Agenzia Sarda delle Entrate
Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale
Ulteriori informazioni
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