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Con convenzione sottoscritta in data 03 febbraio 2023 l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente ha trasferito all’Agenzia la gestione del Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti.
19 Novembre, 2025
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L’ammontare del tributo è fissato, con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo. In mancanza si intende prorogata la misura vigente.
Il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare del quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica per le contestuali tariffe.
Per ulteriori informazioni consultare il portale dedicato al seguente link:
Il tributo si applica ai rifiuti conferiti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia e deve essere pagato:
dal gestore dell’attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento;
dal gestore dell’impianto di incenerimento senza recupero di energia.
Il tributo si applica anche ai rifiuti smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.
D.Lgs 549/1995;
L.R. n° 37/1998;
L.R. n° 7/2002;
L.R. n° 5/2017;
Delibera del 25 luglio 2016 n. 44/22 – Adeguamento dell’importo del tributo da applicare ai rifiuti conferiti in discarica a decorrere dall’1.1.2017 in applicazione della Legge n. 221 del 28.12.2015;
Con deliberazione n. 9/44 del 24.03.2022 la Giunta regionale ha approvato il meccanismo premialità/penalità per il 2022, il 2023 e il 2024 prevedendo l’applicazione di premialità aggiuntive ai Comuni che, oltre ad aver raggiunto determinate percentuali di raccolta differenziata, abbiano anche adottato un sistema di tariffazione puntuale.
Dal 1° gennaio 2019 si applicano gli importi di cui alla Deliberazione G.R. 44/22 del 25/07/2016 in applicazione Legge n. 221 del 28/12/2015:
| TIPO DI RIFIUTO | €/KG |
| Rifiuti urbani tal quali | 0,02580 |
| Spazzamento stradale | 0,00516 |
| Ingombranti | 0,00516 |
| rifiuti indifferenziati trattati, compresi sovvalli e frazione organica stabilizzata | 0,00516 |
| Scarti derivanti da impianto di riciclaggio | 0,00516 |
| Scorie e ceneri da incenerimento rifiuti urbani- per rifiuti non pericolosi | 0,00770 |
| Scorie e ceneri da incenerimento rifiuti urbani- per rifiuti pericolosi | 0,01030 |
| Rifiuti conferiti impianti incenerimento senza recupero energia- rifiuti non pericolosi | 0,00516
0,00154 |
| Rifiuti conferiti impianti incenerimento senza recupero energia- per rifiuti pericolosi | 0,00206 |
| Rifiuti inerti da demolizione | 0,00100 |
| Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico | 0,00517 |
| Fanghi palabili non pericolosi | 0,00155 |
| Fanghi palabili non pericolosi | 0,00200 |
l’ASE invia i codici di pagamento alle caselle di posta elettronica certificata fornite in fase di rilascio del titolo abilitativo dell’impianto; per procedere al versamento si può utilizzare la piattaforma regionale dei pagamenti elettronici al seguente link
cliccando su “paga un avviso” ed inserendo il codice fiscale/la partita IVA dell’operatore e lo IUV/codice avviso inviato via pec e compilando l’importo sulla base del tributo dovuto in base alle quantità gestite nel trimestre precedente.
con cadenza trimestrale alle seguenti scadenze:
– I trimestre – 30 aprile
– II trimestre – 31 luglio
– III trimestre – 31 ottobre
– IV trimestre – 31 gennaio anno successivo
La dichiarazione annuale sui quantitativi conferiti e sui versamenti effettuati deve essere presentata, entro il mese di gennaio per l’anno precedente, a cura dei gestori dell’attività di stoccaggio definitivo o degli impianti di incenerimento senza recupero di energia ed è resa esclusivamente attraverso il modulo allegato
Il versamento dell’Addizionale va eseguito separatamente rispetto al tributo speciale di conferimento in discarica. Nelle tre ultime righe della scheda F del modello di Dichiarazione annuale dovranno essere riportati rispettivamente:
- l’imposta al netto dell’addizionale
- l’addizionale
- il totale di tributo speciale di conferimento in discarica e Addizionale.
Nel caso di mancato pagamento del tributo e addizionale, il recupero verrà effettuato, con irrogazione di una sanzione del 25% delle somme non versate o versate in ritardo, con notifica di apposito provvedimento di accertamento e contestazione della violazione, con addebito di interessi e spese.
Fino a che non viene avviata l’attività di controllo d’ufficio, è possibile regolarizzare l’inadempimento mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs 472/97; i codici emessi aggiornano in automatico l’importo decorso il termine.
RIMBORSI – COMPENSAZIONE
Il contribuente puo’ chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di due anni a decorrere dal giorno del pagamento.
Per ulteriori informazioni in merito al procedimento amministrativo:
- ASE – Agenzia Sarda delle Entrate
- Direzione generale della difesa dell’ambiente – Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio (TAT)
Ultimo aggiornamento
19 Novembre, 2025


