Data di pubblicazione
22 Novembre, 2022
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6 minuti

DIRITTO DI ACCESSO

L’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) garantisce l’accessibilità dei dati e dei documenti in proprio possesso allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.

In data 16 febbraio 2022 con delibera n.5/30 la Giunta regionale ha adottato una nuova direttiva in materia di diritto di accesso: “Direttiva in materia di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Altre tipologie di accesso.”

Consulta la Delibera  n. 5/30 del 16.02.2022

Consulta la Delibera n. 1309 del 28.12.2022 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali;

Pertanto, al fine di garantire l’omogeneità del livello essenziale delle prestazioni, nell’ambito del Sistema Regione cui appartiene l’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), si rende necessario garantire a tutti, cittadini e imprese, l’uniformità della fruizione dell’esercizio delle varie forme del diritto di accesso.

Di seguito si illustrano le diverse tipologie di accesso ad oggi riconosciute e tutelate e le modalità di esercizio del diritto.

Accesso civico
L’accesso civico è un diritto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e può essere esercitato in due forme:
accesso civico semplice ovvero il diritto di chiunque di richiedere, senza necessità di motivazione o dover dimostrare un interesse qualificato, che siano resi disponibili documenti, informazioni e dati dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) che sono soggetti ad obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
accesso civico generalizzato ovvero il diritto di chiunque di visionare o ottenere copia, senza dover dimostrare un interesse qualificato, di dati o documenti detenuti dall’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione

Consulta la Circolare 1/2019 sull’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

Consulta la Circolare 2/2017 sull’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

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A chi si presenta la richiesta?
La richiesta di accesso civico semplice è presentata per iscritto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE).
Consulta la pagina del RPCT

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata all’URP (ufficio relazioni con il pubblico) dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) specificando il Servizio o il Settore che detiene il dato o il documento. La richiesta può essere presentata anche verbalmente e deve contenere gli elementi che consentono di identificare i dati e i documenti richiesti.

Entro quanto tempo si ha diritto ad una risposta?
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico da parte dell’amministrazione. Il termine si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua richiesta è irregolare o incompleta. Il termine resta inoltre sospeso per il tempo previsto dalla legge per consentire ad eventuali controinteressati di presentare opposizione.

Quale tutela è riconosciuta al richiedente?
Se la richiesta è stata ingiustamente respinta oppure se sono decorsi trenta giorni, o il maggior termine in caso di interruzione o sospensione, senza che sia stato emesso il provvedimento che conclude il procedimento:
– per l’accesso civico semplice, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o al Segretario generale della Regione che provvede entro quindici giorni;
– per l’accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento.

Accesso ai documenti amministrativi
L’accesso ai documenti amministrativi è un diritto riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990 e consiste nel diritto di visionare e di ottenere copia dei documenti formati o stabilmente detenuti dall’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE).

A chi è riconosciuto questo diritto?
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
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A chi si presenta la richiesta?
Può essere presentata all’URP (ufficio relazioni con il pubblico) competente per materia o direttamente all’ufficio dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) che detiene il documento.

Entro quanto tempo si ha diritto ad una risposta?
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso l’ufficio competente dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) decide con provvedimento motivato di accoglimento, di limitazione, di differimento o di diniego che è comunicato al richiedente. Il termine si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua richiesta è irregolare o incompleta. Il termine resta inoltre sospeso per il tempo previsto dalla legge per consentire ad eventuali controinteressati di presentare opposizione.

Quale tutela è riconosciuta al richiedente?
Se la richiesta è stata ingiustamente respinta oppure se sono decorsi trenta giorni, o il maggior termine in caso di interruzione o sospensione, senza che sia stato emesso il provvedimento che conclude il procedimento, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale oppure chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

Accesso ai dati personali
La richiesta di accesso ai dati personali consiste nel diritto, riconosciuto dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679, di avere la conferma da parte dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l’interessato e, in caso positivo, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

ALTRE TIPOLOGIE DI ACCESSO

Accesso da parte dei consiglieri regionali e degli altri soggetti titolati in ragione del mandato politico esercitato
L’articolo 105 del regolamento interno del Consiglio regionale, riconosce a ciascun consigliere regionale il libero accesso a tutta la documentazione e alle informazioni detenute dagli uffici dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), compresi atti preparatori dei provvedimenti, informazioni, comunicazioni o altre notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrative. Ogni consigliere è vincolato al rispetto della riservatezza e al divieto di divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza. Tali diritti e tali doveri sono estesi anche ai consiglieri metropolitani, provinciali e comunali, ai Sindaci, al Presidente della Regione e ai componenti della Giunta regionale e delle giunte comunali, in ragione del mandato politico dagli stessi esercitato.

Accesso ai dati per l’individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata
L’art. 492-bis del codice di procedura civile riconosce all’ufficiale giudiziario, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale competente, l’accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Stesso diritto è riconosciuto, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, al difensore del creditore per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.

Accesso da parte dei concessionari del servizio di riscossione mediante ruolo ai dati relativi ad atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati
I concessionari del servizio di riscossione mediante ruolo sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, detenuti dall’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

Accesso del difensore ai fini delle indagini difensive
Il codice di procedura penale, articolo 391-quater, riconosce al difensore, ai fini delle indagini difensive, il diritto di chiedere i documenti in possesso dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) e di estrarne copia.

Scarica il modulo unico per l’istanza di accesso [file.pdf]

Informativa sul trattamento dei dati
– Finalità del trattamento
I dati acquisiti dall’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) nell’esercizio del diritto di accesso verranno trattati esclusivamente per tale finalità.
– Liceità del trattamento
Il trattamento dei dati si rende necessario per l’adempimento degli obblighi di legge connessi all’esercizio del diritto di accesso.

Per ulteriori approfondimenti consulta la PAGINA PRIVACY

 

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