Misure antispopolamento. Visualizzazione esito domande credito di imposta.

Si comunica che nella sezione dedicata al credito di imposta di cui alla legge regionale n.3/2022 https://www.agenziasardaentrate.it/istanzeonline/agevolazioni/articolo-12-legge-regionale-n-17-2022-sospensione-obblighi-fiscali/lr3-consulta-i-documenti/ è possibile prendere visione degli elenchi di domande finora ammesse.

Data di pubblicazione
29 Luglio, 2024
Tempo di lettura
2 minuti
Misure antispopolamento. Visualizzazione esito domande credito di imposta.

Si comunica che nella sezione dedicata al credito di imposta di cui alla legge regionale n.3/2022 https://www.agenziasardaentrate.it/istanzeonline/agevolazioni/articolo-12-legge-regionale-n-17-2022-sospensione-obblighi-fiscali/lr3-consulta-i-documenti/  è possibile prendere visione degli elenchi di domande finora ammesse. Sono inoltre disponibili gli elenchi delle domande per le quali è stata ad oggi  avviata l’istruttoria, con indicazione di quelle manifestamente inammissibili o escluse, secondo l’ordine cronologico di arrivo. Con successivi provvedimenti, l’ASE renderà noto l’esito delle ulteriori domande, via via che ne sarà completata l’istruttoria. Resta fermo l’invio da parte dell’ASE anche della comunicazione individuale dell’esito della domanda a ciascuna impresa.

Le imprese rientranti negli elenchi delle domande ammesse possono immediatamente visualizzare il credito spettante nel proprio cassetto fiscale e fruire del medesimo sin da subito (entro il 31.12.2024), anche senza attendere la comunicazione individuale. Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24, da presentare tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, indicando il Codice Tributo “7033” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni della Regione Sardegna, di cui all’articolo 13, comma 2, lett. d) della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022, n. 3”, istituito con Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.34/E del 02.07.2024. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito di imposta, “2024”, indicato nel cassetto fiscale.

Si avvisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese all’atto di presentazione della domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché l’eventuale documentazione allegata, potranno essere oggetto di verifiche e controlli da parte

dell’ASE, anche a campione in qualsiasi fase del procedimento anche successiva alla fruizione dell’agevolazione, mentre i controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia tributaria saranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate. A seguito dei controlli successivi avviati dall’ASE entro un anno dalla concessione del beneficio, le agevolazioni saranno revocate nei casi di cui all’art. 6 lettere a, b, c, d, e, f e g dell’Avviso; in caso di revoca, l’impresa beneficiaria non ha diritto all’eventuale quota residua ancora da compensare e deve restituire il beneficio di cui ha già goduto in compensazione, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n.123/1998; le agevolazioni concesse sono riconosciute in conformità e nei limiti della normativa europea in materia di Aiuti di Stato (si applica il regolamento (UE) n. 2023/2831 in materia di aiuti in regime “de minimis”).

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