Ravvedimento Operoso: le novità dal 1° settembre 2024

Con il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 sono state introdotte importanti modifiche al sistema sanzionatorio tributario, incidenti sulle violazioni per omesso tardivo versamento verificatesi dopo il 1° settembre 2024.

Data di pubblicazione
29 Novembre, 2024
Tempo di lettura
2 minuti
Ravvedimento Operoso: le novità dal 1° settembre 2024

Con il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 sono state introdotte importanti modifiche al sistema sanzionatorio tributario, incidenti sulle violazioni per omesso tardivo versamento verificatesi dopo il 1° settembre 2024.

Tra le innovazioni principali quella sulla sanzione per omesso versamento, che è stata ridotta di cinque punti percentuali, passando dal trenta al venticinque per cento.

Le modifiche sanzionatorie avranno un importante riflesso anche sull’istituto del ravvedimento operoso.

Il contribuente che ha commesso o commetterà una violazione dopo il 1°settembre 2024 e vuole o vorrà ravvedersi, dovrà applicare la nuova misura sanzionatoria e le conseguenti nuove riduzioni previste dal novellato articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997. Così, ad esempio, il mancato pagamento della 3^ o 4^ rata Ecotassa in scadenza rispettivamente il 31 ottobre 2024 e il 31 gennaio 2025, potrà essere sanato maggiorando l’importo dovuto con una sanzione pari a:

0,08 per cento ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo

1,25 per cento per versamento effettuato tra il quindicesimo e il trentesimo giorno di ritardo

1,39 per cento per versamento effettuato tra il trentunesimo e il novantesimo giorno di ritardo

3,125 per cento per versamento entro un anno di ritardo

3,57 per cento per versamento oltre l’anno

4,17 per cento oltre 2 anni

Mentre per le violazioni commesse sulla 1^ e la 2^ rata Ecotassa 2024, in scadenza rispettivamente il 30 aprile 2024 e il 31 luglio 2024 il ravvedimento operoso dovrà essere calcolato con le vecchie regole:

0,1 per cento ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo

1,5 per cento per versamento effettuato tra il quindicesimo e il trentesimo giorno di ritardo

1,67 per cento per versamento effettuato tra il trentunesimo e il novantesimo giorno di ritardo

3,75 per cento per versamento entro un anno di ritardo

4,28 per cento per versamento entro 2 anni

5 per cento oltre 2 anni

La nuova misura sanzionatoria del venticinque per cento è applicabile alle violazioni conclamate dopo la data del 01 settembre 2024, nel caso di versamento sulla 1^ e la 2^ rata Ecotassa 2024, la sanzione resta quella del trenta per cento e il ravvedimento operoso dovrà essere calcolato con le vecchie regole.

Vai alla tabella di confronto tra la nuova regola e la precedente

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

29 Novembre, 2024