Con convenzione sottoscritta in data 6 febbraio 2023 l’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha trasferito all’Agenzia la gestione delle tasse di concessione per l’istituzione, l’esercizio e il rinnovo delle aziende agrituristiche-venatorie.
Data di pubblicazione 13 Febbraio, 2023
Tempo di lettura 2minuti
Gli imprenditori interessati ad ottenere l’autorizzazione decennale all’istituzione di aziende agrituristiche venatorie devono presentare l’apposita modulistica, con allegata la documentazione tecnica, al Suape del comune nel cui territorio ricade la maggior parte dell’istituenda azienda agri-turistico-venatoria, e procedere al pagamento della Tassa di concessione Regionale.
Successivamente, una volta l’anno, l’azienda dovrà versare la Tassa annuale per l’esercizio dell’attività .
Deliberazione della Giunta Regionale 1° giugno 1999 n. 27/10 che ha fissato in € 154,94 la misura della tassa di concessione regionale per il rilascio-rinnovo dell’autorizzazione, oltre € 1,03/ettaro per l’esercizio annuale
QUANTO, COME E QUANDO SI PAGA
– € 154,94 – acquisizione titolo abilitativo decennale e rinnovo
– € 1,03/ettaro – esercizio annuale
COME SI PAGA:
QUANDO SI PAGA:
– rilascio/rinnovo: contestualmente al rilascio del titolo abilitativo
– esercizio annuale: entro il 31 dicembre degli anni successivi a quello del rilascio del titolo abilitativo.
CONTROLLI E VERIFICHE
Prima che siano avviate le attività di controllo e verifica, nel caso di mancato pagamento della tassa annuale nei termini stabiliti dalla norma, il contribuente può regolarizzare l’inadempimento versando la tassa unitamente:
– ad una sopratassa del 10% della tassa qualora il versamento venga regolarizzato entro 30 gg ;
– ad una sopratassa del 20% della tassa qualora il versamento venga regolarizzato oltre i 30 gg .
Laddove l’ufficio riscontri l’inadempimento prima della regolarizzazione da parte del contribuente, verrà irrogata una sanzione che va dal 200% al 600% della tassa non pagata, con notifica di apposito provvedimento di accertamento e contestazione della violazione, con addebito di interessi e spese.
RIMBORSI – COMPENSAZIONE
Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell’atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Il portale ASE - Agenzia Sarda delle Entrate utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie. Privacy policy