Ecotasse

Con convenzione sottoscritta in data 03 febbraio 2023 l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente ha trasferito all’Agenzia la gestione del Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti.

Data di pubblicazione
15 Febbraio, 2023
Tempo di lettura
3 minuti
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L’ammontare del tributo è fissato, con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo. In mancanza si intende prorogata la misura vigente.
Il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare del quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica per le contestuali tariffe.

Per ulteriori informazioni consultare il portale dedicato

CHI DEVE PAGARE IL TRIBUTO

Il tributo si applica ai rifiuti conferiti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia e deve essere pagato:

dal gestore dell’attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento;
dal gestore dell’impianto di incenerimento senza recupero di energia.
Il tributo si applica anche ai rifiuti smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.Lgs 549/1995;

L.R. n° 37/1998;

L.R. n° 7/2002;

L.R. n° 5/2017;

Delibera del 25 luglio 2016 n. 44/22 – Adeguamento dell’importo del tributo da applicare ai rifiuti conferiti in discarica a decorrere dall’1.1.2017 in applicazione della Legge n. 221 del 28.12.2015;
Con deliberazione n. 9/44 del 24.03.2022 la Giunta regionale ha approvato il meccanismo premialità/penalità per il 2022, il 2023 e il 2024 prevedendo l’applicazione di premialità aggiuntive ai Comuni che, oltre ad aver raggiunto determinate percentuali di raccolta differenziata, abbiano anche adottato un sistema di tariffazione puntuale.

QUANTO, COME E QUANDO SI PAGA

QUANTO SI PAGA:

Dal 1° gennaio 2019 si applicano gli importi di cui alla Deliberazione G.R. 44/22 del 25/07/2016 in applicazione Legge n. 221 del 28/12/2015:

 

TIPO DI RIFIUTO €/KG
Rifiuti urbani tal quali 0,02580
Spazzamento stradale 0,00516
Ingombranti 0,00516
rifiuti indifferenziati trattati, compresi sovvalli e frazione organica stabilizzata 0,00516
Scarti derivanti da impianto di riciclaggio 0,00516
Scorie e ceneri da incenerimento rifiuti urbani- per rifiuti non pericolosi 0,00770
Scorie e ceneri da incenerimento rifiuti urbani- per rifiuti pericolosi 0,01030
Rifiuti conferiti impianti incenerimento senza recupero energia- rifiuti non pericolosi 0,00516

0,00154

Rifiuti conferiti impianti incenerimento senza recupero energia-  per rifiuti pericolosi 0,00206
Rifiuti inerti da demolizione 0,00100
Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico 0,00517
Fanghi palabili non pericolosi 0,00155
Fanghi palabili non pericolosi 0,00200

COME SI PAGA:

I versamenti si eseguono a favore dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), incaricata della riscossione, esclusivamente a mezzo pagamento 

QUANDO SI PAGA:

con cadenza trimestrale alle seguenti scadenze:
– I trimestre – 30 aprile
– II trimestre – 31 luglio
– III trimestre – 31 ottobre
– IV trimestre – 31 gennaio anno successivo

DICHIARAZIONE ANNUALE:

La dichiarazione annuale sui quantitativi conferiti e sui versamenti effettuati deve essere presentata, entro il mese di gennaio per l’anno precedente, a cura dei gestori dell’attività di stoccaggio definitivo o degli impianti di incenerimento senza recupero di energia ed è resa esclusivamente attraverso il modulo allegato

PAGAMENTO ADDIZIONALE

Il versamento dell’Addizionale va eseguito separatamente rispetto al tributo speciale di conferimento in discarica. Nelle tre ultime righe della scheda F del modello di Dichiarazione annuale dovranno essere riportati rispettivamente:

  • l’imposta al netto dell’addizionale
  • l’addizionale
  • il totale di tributo speciale di conferimento in discarica e Addizionale.

CONTROLLI E VERIFICHE

Fino a che non viene avviata l’attività di controllo d’ufficio, l’impianto può regolarizzare l’inadempimento mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs 472/97.

 

TIPO SANZIONE RIDOTTA TERMINE
LUNGO 3,75% dell’importo non versato oltre il 90° giorno di ritardo e comunque entro l’anno dalla data di scadenza del pagamento
LUNGO 4,28% dell’importo non versato entro due anni dall’omissione o dall’errore
LUNGO 5% dell’importo non versato oltre due dall’omissione o dall’errore

Oltre la sanzione sono dovuti, per ogni giorno di ritardo, anche gli interessi di mora calcolati  sull’importo non versato  (al tasso legale annuo in vigore negli anni di riferimento), utilizzando la seguente formula:
Interessi = (imposta x giorni di ritardo x tasso legale)/36500

Nel caso di mancato pagamento della tassa annuale nei termini stabiliti dalla norma, il recupero verrà effettuato, con irrogazione di una sanzione del 30% della tariffa non versata, con notifica di apposito provvedimento di accertamento e contestazione della violazione, con addebito di interessi e spese.
Nel caso di infedele o omessa dichiarazione annuale emerse in sede di controllo, l’Agenzia recupererà il tributo non versato ed irrogherà una sanzione dal 50 al 200% del tributo non versato, con addebito di interessi e spese.

RIMBORSI – COMPENSAZIONE

L’impianto può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.

Link al modulo di istanza di rimborso.

Referenti ASE:

Dott.ssa Lucia Corrias lcorrias@regione.sardegna.it tel. 070/6068003
Dott.ssa Rita Mascia rmascia@regione.sardegna.it tel. 070/6068004
Ricezione pubblico previa prenotazione: dal martedì al giovedì ore 10,30-13,00; mercoledì ore 15,30-17,00

Per ulteriori informazioni in merito al procedimento amministrativo rivolgersi a:

Assessorato Regionale della difesa dell’ambiente
Direzione generale della difesa dell’ambiente
Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio (TAT)
Via Roma, 80 – 09123 Cagliari
Tel: 070/6065996
Mail: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

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