Il passaporto delle piante è un’etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette
Data di pubblicazione 27 Gennaio, 2023
Tempo di lettura 2minuti
Si iscrivono al RUOP coloro che introducono o spostano nell’Unione Europea piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante; coloro che sono autorizzati a rilasciare passaporti delle piante; coloro che chiedono al SFR di rilasciare certificati di pre-esportazione, esportazione e riesportazione; coloro che sono autorizzati ad applicare i marchi ISPM 15 (Standard internazionale che prevede il trattamento e la certificazione con marchio IPPC/FAO degli imballaggi di legno grezzo per la loro circolazione).
Dlgs 2 febbraio 2021 n. 19 all.to III individua le tariffe applicabili per i controlli all’importazione, per controlli all’esportazione e per i controlli per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione.
– € 100,00 – rilascio autorizzazione uso passaporto (iscrizione RUOP)
– € 25,00/anno – aziende iscritte al R.U.O.P. Annua
– € 50,00/anno – aziende iscritte al R.U.O.P. (passaporto delle piante per zone non protette)
– € 100,00/anno – aziende iscritte al R.U.O.P. (passaporto delle piante per zone protette)
COME SI PAGA:
QUANDO SI PAGA:
– una tantum: contestualmente all’iscrizione al RUOP
– quota annuale: entro 31 gennaio dell’anno
CONTROLLI E VERIFICHE
Nel caso di mancato pagamento della tariffa annuale nei termini stabiliti dalla norma, il recupero verrà effettuato, con irrogazione di una sanzione del 30% delle somme non versate o versate in ritardo, con notifica di apposito provvedimento di accertamento e contestazione della violazione, con addebito di interessi e spese.
Fino a che non viene avviata l’attività di controllo d’ufficio, il soggetto iscritto al RUOP può regolarizzare l’inadempimento per il periodo 2018/2022, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs 472/97, come di seguito indicato:
TIPO
SANZIONE RIDOTTA
TERMINE
LUNGO
3,75% dell’importo non versato
oltre il 90° giorno di ritardo e comunque entro l’anno dalla data di scadenza del pagamento
LUNGO
4,28% dell’importo non versato
entro due anni dall’omissione o dall’errore
LUNGO
5% dell’importo non versato
oltre due dall’omissione o dall’errore
Oltre la sanzione sono dovuti, per ogni giorno di ritardo, anche gli interessi di mora calcolati sull’importo non versato (al tasso legale annuo in vigore negli anni di riferimento), utilizzando la seguente formula:
Interessi = (imposta x giorni di ritardo x tasso legale)/36500
RIMBORSI – COMPENSAZIONE
Il contribuente può chiedere la restituzione delle tariffe erroneamente pagate entro il termine di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento .
Ricezione pubblico previa prenotazione: dal martedì al giovedì ore 10,30-13,00; mercoledì ore 15,30-17,00
Per ulteriori informazioni in merito al procedimento amministrativo:
Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari
Settore fitosanitarie regionale
Via Pessagno n. 4 – 09126 Cagliari agr.fitosanitario@regione.sardegna.it
Il portale ASE - Agenzia Sarda delle Entrate utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie. Privacy policy