Tariffe controllo e certificazione della vite
Le ditte vivaistiche, autorizzate all’esercizio dell’attività, che intendono commercializzare il materiale di moltiplicazione della vite, devono presentare all’Assessorato dell’agricoltura la denuncia di produzione dei campi di piante madri portainnesto, dei campi di piante madri marze e dei vivai di vite.
20 Novembre, 2025
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I funzionari incaricati effettuano i controlli documentali e i controlli in campo. In caso di carenza di documentazione inoltrano alla ditta vivaistica la richiesta di integrazione indicando il termine di 15 giorni.
I vivaisti, inoltre, dovranno versare le tariffe per le operazioni di controllo e certificazione.
Dlgs 2 febbraio 2021 n. 16 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00019)
Per ogni barbatella franca la tariffa è pari a Euro 0,00129, per ogni barbatella innestata la tariffa è pari a Euro 0,00258 e per ogni ettaro di piante madri portainnesto e/o marze la tariffa è pari a euro 46,48.
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 16 marzo 1998
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 24 Giugno 1999
l’ASE invia i codici di pagamento alle caselle di posta elettronica fornite in fase di rilascio del certificato; per procedere al versamento si può utilizzare la piattaforma regionale dei pagamenti elettronici al seguente link
cliccando su “paga un avviso” ed inserendo il codice fiscale/la partita IVA dell’operatore e lo IUV/codice avviso inviato via mail.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il momento della consegna del certificato.
Le copie dei versamenti dovranno essere trasmesse al Servizio produzioni allegandole alla denuncia di produzione e alla denuncia di ripresa delle barbatelle.
Nel caso di mancato pagamento della tariffa, il recupero verrà effettuato, con irrogazione di una sanzione del 25% delle somme non versate o versate in ritardo, con notifica di apposito provvedimento di accertamento e contestazione della violazione, con addebito di interessi e spese.
Fino a che non viene avviata l’attività di controllo d’ufficio, è possibile regolarizzare l’inadempimento mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs 472/97; i codici emessi aggiornano in automatico l’importo decorso il termine.
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