Recupero coattivo dei crediti regionali

Recupero coattivo dei crediti regionali

Data di pubblicazione
06 Giugno, 2024
Tempo di lettura
4 minuti
Recupero coattivo dei crediti regionali

Descrizione Procedura – DGR 8/42 del 19.02.2019

Il recupero di un credito nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna viene effettuato attraverso una procedura codificata che prevede una prima fase bonaria, seguita da quella coattiva in caso di inadempimento del debitore, che si sviluppa in diverse fasi:

A – FORMAZIONE TITOLO DI CREDITO: Allegato 1 DGR 8/42 del 19.02.2019

Quando l’Amministrazione regionale matura un credito nei confronti di un altro soggetto (persona fisica, giuridica o ente di fatto), il Servizio competente per materia adotta una determinazione idonea a formare il titolo giuridico che autorizza il recupero; invia quindi al debitore una comunicazione con l’indicazione dei termini per effettuare il pagamento e della ragione del credito derivante dall’atto amministrativo adottato.

Il mancato pagamento di un credito regionale comporta l’esclusione da qualsiasi provvidenza, agevolazione o vantaggio comunque denominato.

B – ATTIVAZIONE RECUPERO COATTIVO – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – RD 639/1910

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza assegnata, il Servizio competente trasmette il fascicolo all’ASE per l’attivazione del recupero coattivo.

L’ASE provvede alla formazione del titolo esecutivo mediante la notifica dell’ingiunzione di pagamento, assegnando un termine di 30 giorni per saldare il debito.

C – ISCRIZIONE A RUOLO – Dlgs 46/99 e Dlgs 112/99

In caso di reiterata inottemperanza, l’ASE prosegue il recupero coattivo del credito per il tramite del concessionario nazionale della riscossione AdER – Agenzia delle Entrate Riscossioni, mediante iscrizione a ruolo.

AdER notifica al debitore la cartella di pagamento, con l’indicazione delle somme dovute e del termine per il versamento (60 giorni).

D – AZIONI ESECUTIVE – Dlgs 46/99 e Dlgs 112/99

In caso di inadempimento, il concessionario procede con l’esecuzione forzata sui beni del debitore, con aggravio di costi, che può essere realizzata tramite le seguenti procedure:

– Ipoteca sui beni immobili;

– Fermo amministrativo dei beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni ecc.);

– Espropriazione di beni e crediti (ad esempio stipendi, conti correnti ecc.).

 

Procedimenti collegati

  • AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA – art. 21-nonies L. 241/90

Il debitore che riceve l’ingiunzione di pagamento può fare RICHIESTA DI RIESAME all’ASE, chiedendo la SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA O LA RETTIFICA/L’ANNULLAMENTO DELLA PRETESA, mediante presentazione di una istanza in carta semplice corredata di copia del documento di identità n corso di validità, sottoscritta digitalmente o con firma autografa, rispettivamente mediante raccomandata o via pec, completa della documentazione utile a dimostrare che la somma richiesta non è dovuta,; costituiscono presupposti della richiesta, a titolo esemplificativo:

– pagamento effettuato nei termini o comunque in data anteriore alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;

– sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito;

– invalidità del titolo di credito;

– morte del debitore nel caso di obbligazioni non trasmissibili agli eredi;

– errore materiale.

 

  • RATEIZZAZIONE DELLA RESTITUZIONE DEL CREDITO

 

  • DISCARICO AMMINISTRATIVO DELL’IMPORTO A RUOLO

Il debitore che riceve la cartella di pagamento da parte di AdER può fare RICHIESTA DI RIESAME all’ASE chiedendo LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA o IL DISCARICO TOTALE O PARZIALE DELL’IMPORTO ISCRITTO A RUOLO, mediante presentazione di una istanza in carta semplice corredata di copia del documento di identità n corso di validità, sottoscritta digitalmente o con firma autografa, rispettivamente mediante raccomandata o via pec, completa della documentazione utile a dimostrare che la somma richiesta non è dovuta; costituiscono presupposti della richiesta, a titolo esemplificativo:

  • pagamento effettuato nei termini o comunque in data anteriore all’iscrizione a ruolo;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito;
  • invalidità del titolo di credito o dell’ingiunzione di pagamento;
  • morte del debitore nel caso di obbligazioni non trasmissibili agli eredi;
  • errore materiale.

Possono altresì ottenere la sospensione della cartella di pagamento i soggetti che hanno ottenuto una sospensione giudiziale della stessa o di un provvedimento precedente su cui si basa la pretesa dell’Amministrazione regionale; la presentazione dell’istanza non sospende l’esecutività della cartella di pagamento.

 

  • SOSPENSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO – art. 1, commi da 537 a 544, L. 228/2012

Il destinatario di una cartella di pagamento può richiedere la sospensione della medesima, evitando l’avvio delle azioni esecutive, direttamente all’AdER – Agenzia delle Entrate Riscossione, tassativamente nei seguenti casi:

  • prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo
  • provvedimento di sgravio emesso dall’Ente creditore
  • sospensione amministrativa concessa dall’Ente creditore
  • sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’Ente creditore, emessa in giudizio al quale l’Agente della riscossione non ha preso parte
  • pagamento effettuato, riconducibile al ruolo, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’Ente creditore.

L’istanza deve essere presentata direttamente all’Agenzia delle entrate riscossione, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale della medesima Agenzia al seguente link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Sospensione/  .ADER, ricevuta la richiesta, la trasmette all’ASE che deve concludere l’istruttoria entro il termine di 220 giorni dando comunicazione dell’esito direttamente al soggetto richiedente e ad AdER.

 

Riferimenti normativi

  • DGR n. 38-3 del 21.12.2022 – Agenzia sarda delle entrate (ASE). Trasferimento competenze. L.R. 28 ottobre 2016, n. 25.
  • DGR n. 8/42 del 19.02.2019 – Modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali
  • Allegato 1 DGR n. 8/42 del 19.02.2019 – Modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali
  • Allegato 2 DGR n. 8/42 del 19.02.2019 – Direttive e linee guida per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per l’eventuale dichiarazione di inesigibilità
  • Allegato 3 DGR n. 8/42 del 19.02.2019 – Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali
  • Regio Decreto 639/1910 – Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato
  • Dlgs 46/99 – Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo

 

Come si paga

I versamenti si eseguono a favore dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), incaricata della riscossione, esclusivamente a mezzo pagamento

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