DECRETO BOLLETTE.

IMPORTANTI IMPATTI SU FAMIGLIE E IMPRESE PER L’ACQUISTO DEI PRODOTTI ENERGETICI

DECRETO BOLLETTE.

In vigore dal 31 marzo 2023 il Decreto Legge n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette”, introduce importanti disposizioni influenti sul caro bollette per famiglie e imprese, di seguito i principali contenuti del provvedimento.

Per il secondo trimestre 2023, la norma prevede agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, beneficiari i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico.

Nel Decreto sono contenute una serie di proroghe: la prima riguarda la riduzione dell’IVA sul gas per i mesi che vanno da aprile a giugno 2023. Infatti, l’art. 2 co. 1 e 2 del DL 34/23 va a confermare l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, per tutte le somministrazioni destinate sia ad usi civili che industriali, riguardanti le fatture emesse sia per i consumi stimati che per quelli effettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Tale agevolazione si applicherà anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi appena indicati.

La seconda proroga prevede, sempre per il secondo trimestre 2023, dei crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Questi crediti di imposta, diversi a seconda della tipologia di imprese coinvolte (energivore al 20% e non energivore al 10%), non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP non rilevando neppure ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, previsti dal TUIR.

All’art. 7 del DL 34/23 è specificato un importante inciso circa la cumulabilità delle agevolazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico con i contributi regionali. Infatti, il testo precisa che al fine della determinazione delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, può essere considerata anche la parte di spesa per la quale è concesso un altro contributo dalle Regioni o dalle Province autonome purché nelle disposizioni che lo regolano quest’ultimo, esso sia cumulabile con le agevolazione fiscali e che lo stesso sia istituito al 31 marzo 2023 con erogazione nel 2023 e 2024.

Infine, altra importante misura riguarda il ravvedimento operoso speciale, trattato in un precedente articolo a cui si rimanda (https://www.agenziasardaentrate.it/il-ravvedimento-operoso-speciale/).  Infatti, grazie alle novità contenute nel DL 34/23 il termine del pagamento delle somme dovute o della prima rata è stato posticipato al 30.09.23.

Fonte: Dossier XIX Legislatura del 04 aprile 2023

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Ultimo aggiornamento

14 Aprile, 2023