Addizionale regionale all’IRPEF
L’addizionale regionale all’IRPEF è stata istituita dell’art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1998, il quale dispone che la stessa è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
26 Settembre, 2024
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L’addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l’IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e per i redditi prodotti all’estero, risulta dovuta.
Sono esclusi dal campo di applicazione dell’addizionale regionale le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfettario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’aliquota di base dell’addizionale dall’anno 2012 è pari all’1,23 % .
Aliquota | Fascia di applicazione |
1,23% | Aliquota Unica |
Dal 2023 ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a euro 50.000 e con figli minorenni fiscalmente a carico con un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, spetta una detrazione di euro 200 per ogni figlio minorenne, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. (D.L. 201/2011, art. 28. L.R.48/2018, art.2, comma 1 e comma 1 bis. L. 234/2021, art. 1, comma 2, lett. a). L.R. 11 luglio 2022, n. 13, art. 1.)
Se l’imposta dovuta e’ minore della detrazione non sorge alcun credito d’imposta.
La detrazione e’ aumentata di euro 100 per ogni figlio con diversa abilita’ ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Ai fini delle agevolazioni previste dalla L.R. 48/2018, art. 2, per ‘minorenni fiscalmente a carico si intendono i soggetti minori di anni 18 con un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
La Regione, con propria legge da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce, può maggiorare l’aliquota di base entro i limiti fissati dalla legge statale.0,50 punti percentuali (art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997)
L’addizionale regionale all’IRPEF è un “tributo proprio derivato”, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni che devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale.
Ultimo aggiornamento
26 Settembre, 2024